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Centrali di committenza: per ANAC illegittime gare gestite da ASMEL

lentepubblica.it • 18 Maggio 2015

freedom act“Il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali”.

 

Lo sostiene il presidente dell’Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone. Essendo nelle sue competenze anche censire le stazioni appaltanti e tenere l’albo dei soggetti aggregatori, ha dovuto riscontrare che la società non ha i requisiti per svolgere questa funzione. Lo stop alle gare gestite da Asmel, infatti, è nero su bianco nella delibera n.32 firmata da Cantone il 30 aprile 2015 e appena diffusa dall’Authority.

 

Pertanto, la società consortile Asmel a r.l. “non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito”; di conseguenza, “sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel”.

 

Il provvedimento nasce dagli esposti promossi da Anacap, l’associazione nazionale delle aziende concessionarie di accertamento e riscossione dei tributi locali (settore in cui si era da poco proposta anche l’Asmel), Ance, Osservatorio regionale del Piemonte e Confindustria Cuneo. Il documento rappresenta una secca bocciatura dell’operato svolto dalla società, partecipata dal Comune di Caggiano (Salerno), l’associazione Asmel e il consorzio Asmez, nato nel 1994 per l’iniziativa di alcune aziende private.

 

Le conclusioni rassegnate nella Delibera suindicata non lasciano margini a dubbi: le gare poste in essere da ASMEL sono nulle e non produttive di effetti ed integrano, ad avviso di chi scrive, anche il reato di usurpazione di funzioni pubbliche.

 

Ineludibile conseguenza di tale nullità è la illegittimità degli affidamenti intervenuti, con obbligo degli Enti affidatari di revocarli in autotutela, e l’obbligo di ASMEL di restituire quanto indebitamente percepito dalle società affidatarie.

 

ANACAP si farà carico di inviare a tutti i comuni della Campania, Piemonte e Calabria, nonché ogni altro comune intervenuto, copia della suindicata Delibera dell’Autorità.

 

Pertanto, la partecipazione degli Enti locali alla centrale di committenza è solo indiretta, in quanto si realizza attraverso l’adesione all’associazione non riconosciuta Asmel (che a sua volta è socia della società Asmel s.c.ar.l.) e “l’accordo consortile” con la Asmel s.c.a.r.l., a cui gli Enti conferiscono una sorta di “delega” delle funzioni di committenza, in spregio alle previsioni dell’art. 33”.

Fonte: ANACAP - Associazione Nazionale delle Aziende Concessionarie dei servizi di entrate degli Enti Locali
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